Intemperanze contro arbitro saronnese di 16 anni: 9 mesi di squalifica all’allenatore
SARONNO – Nove mesi di squalifica per l’allenatore della under 15 di calcio femminile della Rivanazzanese: il tutto dopo quanto successo sabato scorso durante la gara fra la sua squadra, che giocava in trasferta, ed il Real Meda. Il gol dei locali prima concesso e poi annullato, avvenuto alla fine del match aveva rotto l’equilibrio dell’1-1 mandando su tutte le furie il tecnico ospite ed anche un tifoso che si era avvicinato minaccioso all’arbitro, una giovane di soli 16 anni, della sezione Aia di Saronno. Ora la parola al giudice sportivo Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Associazione arbitri, Edoardo Piazza, con la collaborazione di Enzo Di Martino e Giordano Merati ha disposto la lunga squalifica per il tecnico ed una sanzione pecuniaria per il suo club. Ecco il dispositivo del giudice.
A fine gara il tecnico della società Rivanazzanese avvicinava l’arbitro ” dapprima mi stringeva con particolare decisione il braccio sinistro e successivamente si poneva di fronte a me ” offendendo il direttore di gara indi “sentendomi turbata da tale comportamento, per la vicinanza di questa persona , lo allontanavo allungando la mano sinistra, l’allenatore mi abbassava la mano, colpendo lievemente la mia mano con la sua e causandomi un arrossamento, che spariva nel giro di qualche minuto “. Il direttore di gara poteva quindi accedere allo spogliatoio dove spiegava ai dirigenti delle due società la sua decisione tecnica assunta al termine della gara. Il fatto su indicato, compiuto nei confronti della minore, direttrice di gara, riveste senza dubbio il connotato di un comportamento aggressivo seppur di portata non propriamente violenta. Tuttavia tale fatto è posto in atto da persona maggiorenne che riveste nella circostanza la qualifica di tecnico, quindi di responsabile non solo della conduzione di natura tecnica della squadra (peraltro appartenente alla categoria Under 15 quindi formata da calciatrici minorenni) ma per la conduzione e formazione morale e sociale delle calciatrici a lui affidate. Per tal motivo il tecnico deve, con specchiato esempio, insegnare non solo comportamenti tecnici e le regole del giuoco ma soprattutto deve trasmettere e far comprendere l’importanza del rispetto dell’autorità costituita, delle norme e dei principi di fair play, di lealtà, correttezza e probità, principi fondamentali di comportamento che tutti i tesserati debbono osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva così come disposto dal Codice di comportamento sportivo del Coni nonché dall’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva della Figc.
Riscontrato che nel caso in questione sono state disattese tutte le disposizioni, la sanzione non può che essere esemplare. La società Rivanazzanese in particolare (ma anche la società Real Meda se ritiene opportuno) è invitata ad attuare iniziativa volta a rendere edotti i propri tesserati in ordine ai principi fondamentali del Codice di giustizia sportiva. Inoltre si delibera di squalificare l’allenatore della Rivanazzanese fino al 18 novembre e di comminare alla società Rivanazzanese l’ammenda di 250 euro per il comportamento aggressivo di proprio tesserato a fine gara nei confronti dell’arbitro e perché proprio sostenitore a fine gara minacciava pesantemente l’arbitro e si recava indebitamente all’interno della zona spogliatoi venendo poi allontanato.
20022020