SARONNO – Giovedì scorso il giudice sportivo si era riservato di decidere, oggi ha deliberato: il Fbc Saronno perde a tavolino, 0-3, l’incontro della prima giornata del campionato di Prima categoria, quello casalingo contro il Portichetto, sul campo vinto 1-0, per aver fatto giocare un calciatore squalificato, l’albanese Amadio Gjionaj, che doveva scontare un turno di stop della precedente stagione quando vestiva la maglia del Baveno (Eccellenza piemontese). Una svista, il relativo comunicato con la notifica della squalifica era sfuggito ai dirigenti saronnesi, che è dunque costata cara.

Ecco il dispositivo del giudice sportivo Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Aia, Edoardo Piazza, con la collaborazione di Enzo Di Martino e Giordano Merati:

Fbc Saronno 1910-Luisago Portichetto
Dato atto che la società Luisago Portichetto con nota a mezzo pec in data 28-9-2020 ore 10,16 ha preannunciato ricorso; che con nota a mezzo pec in data 28-9-2020 ore 11,32 ha depositato il ricorso in ordine alla gara in oggetto.

Col ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché ha fatto partecipare il calciatore Gjonaj Amadio nato il 11-8-1995, in posizione irregolare in quanto squalificato (non espulso, squalifica per recidività in ammonizione quale calciatore della società Città di Baveno 1908 nella gara del 23-2-2020 come da CU del CR Piemonte Valle D’Aosta nº40 del 27-2-2020 pag 23).
Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Fbc Saronno ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col nº 8 partecipando attivamente alla gara.
Pertanto il calciatore in questione non avendo scontato la squalifica (come da nota del Piemonte Valle D’Aosta in data 29-9-2020 ) non aveva titolo a partecipare alla gara. La società Fbc Saronno ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali, pur riconoscendo l’errore commesso porta a giustificazione motivazioni di ordine generale che non possono comunque sanare
la violazione.

Visti gli artt. 9 e 10 del CGS.
delibera
In accoglimento del ricorso come sopra proposto:
a) di comminare alla società Fbc Saronno la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società Fbc Saronno l’ammenda di Euro 100,00;
c) di squalificare il calciatore Gjonaj Amadio della società FBC Saronno per, una gara ulteriore.
d) di inibire per mesi uno vale a dire fino al 4/11/2020 il dirigente accompagnatore Di Vincenzo
Luca della società Fbc Saronno.
e) si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

08102020

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